La Dirigente Scolastica

DS

Prof. ssa Rita Brenca

Il Dirigente Scolastico, inquadrato nella dirigenza dello stato (Area V della Dirigenza), è (Decreto legislativo n. 165/01, art. 25) “responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. In particolare il Dirigente Scolastico organizza l’attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia ed è il titolare delle relazioni sindacali”.
L’articolo 21 della legge n. 69 del 18 giugno 2009 impone alle pubbliche amministrazioni di rendere note, attraverso i propri siti internet, alcune informazioni relative ai dirigenti (curricula vitae, retribuzione, recapiti istituzionali).

Trasparenza

Data la peculiarità della natura e delle funzioni svolte delle scuole, l’Autorità ha previsto una semplificazione degli obblighi di trasparenza di cui all’art. 14 del decreto legislativo n. 33 del 2013 e ha stabilito che “per i dirigenti scolastici le misure di trasparenza di cui all’art. 14 si intendono assolte con la pubblicazione dei seguenti dati indicati al comma 1, lett. da a) ad e)”:

  • Provvedimento di incarico;
  • Curriculum vitae redatto in conformità al vigente modello europeo;
  • Compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione dell’incarico;
  • Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici.

I dirigenti scolastici, pertanto, dovranno provvedere, a pubblicare i suddetti dati sul sito dell’Istituzione scolastica in cui prestano servizio, nella pagina di “Amministrazione trasparente”, sottosezione di primo livello “Personale”, sottosezione di secondo livello “Dirigenti”, utilizzando la modulistica allegata.

E’ necessario provvedere in modo completo all’adempimento degli obblighi di pubblicazione, onde evitare di incorrere nello specifico regime sanzionatorio previsto dall’art. 47, comma 1, del d.lgs. n. 33 del 2013.

Altre info

Ai sensi dell’art. 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, “Nell’ambito dell’amministrazione scolastica periferica è istituita la qualifica dirigenziale per i capi di istituto preposti alle istituzioni scolastiche ed educative alle quali è stata attribuita personalità giuridica ed autonomia a norma dell’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni. I dirigenti scolastici sono inquadrati in ruoli di dimensione regionale e rispondono, agli effetti dell’articolo 21, in ordine ai risultati, che sono valutati tenuto conto della specificità delle funzioni e sulla base delle verifiche effettuate da un nucleo di valutazione istituito presso l’amministrazione scolastica regionale, presieduto da un dirigente e composto da esperti anche non appartenenti all’amministrazione stessa. Il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell’istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati deI servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. In particolare, il dirigente scolastico organizza l’attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative ed è titolare delle relazioni sindacali. Nell’esercizio delle competenze di cui al comma 2, il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio, per l’esercizio della libertà di insegnamento, intesa anche come libertà di ricerca e innovazione metodologica e didattica, per l’esercizio della libertà di scelta educativa delle famiglie e per l’attuazione del diritto all’apprendimento da parte degli alunni. Nell’ambito delle funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche, spetta al dirigente l’adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale”.