Regolamenti scolastici e Codici di comportamento del personale della scuola

In questa sezione, sono pubblicati gli atti istituiti per il funzionamento interno dell’Istituto:
 

Il comportamento dei dipendenti della scuola è regolato da una serie di norme, che stabiliscono il quadro complessivo degli obblighi del personale, gli illeciti disciplinari, le relative sanzioni e le procedure di irrogazione.

In quest’area del sito web di Istituto si pubblicano il Codice di comportamento e il Codice disciplinare, costituiti dai seguenti documenti normativi di riferimento:

Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

DPR 16/04/13, n.62 >> (Stabilisce i comportamenti ai quali tutti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, e quindi anche il personale scolastico, devono uniformarsi)

Codice Disciplinare per il personale ATA - CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2016/18 - dall’art.11 all’art.17 >>

Art.29 del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2016/18 - dall’art.492 all’art.501 Dlgs 297 del 16/04/94 >> (Costituiscono il codice disciplinare per il personale docente)

Testo unico sul Pubblico impiego (Decreto legislativo 30 Marzo 2001 n. 165) 

Estratto dal TITOLO IV del TESTO AGGIORNATO AL DLGS 75/2017 Art. 55 >> 

(Sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti pubblici. Modifica le procedure di irrogazione delle sanzioni ed introduce nuove tipologie di illeciti e di sanzioni)

CM n.88 del 08/11/10 >> (Indicazioni e istruzioni per l’applicazione al personale della scuola delle nuove norme in materia disciplinare introdotte dal Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n.150)

Tabella_1 CM 08/11/10, n.88 >> (Procedimento disciplinare per tutto il personale scolastico ai sensi del Decreto Legislativo 150/2009)

Tabella_2 CM 08/11/10, n.88 >> (Personale A.T.A.:infrazioni, sanzioni disciplinari e sospensione cautelare)

Tabella_3 CM 08/11/10, n.88 >> (Personale Docente: infrazioni, sanzioni e sospensione cautelare)

Tabella_4 CM 08/11/10, n.88 >> (Dirigenti Scolastici: infrazioni, sanzioni e sospensione cautelare)

Si precisa che la pubblicazione sul sito istituzionale dei predetti documenti equivale, a tutti gli effetti, alla loro affissione all'ingresso della sede di lavoro.